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BONUS  FACCIATE

La detrazione fiscale del 90% per il 2020 per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici....

La detrazione fiscale sulle spese per il recupero o il restauro della facciata è stata introdotta dai commi 219-224 della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 160/2019) e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020. 

Consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020; ed è l’unica detrazione tra i Bonus Casa (ovvero detrazioni per la riqualificazione energetica, detrazione per la ristrutturazione e detrazioni per l’adeguamento sismico) che non prevede un limite di spesa agevolata. 

Nell’agevolazione sono compresi gli interventi anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, o comunque tutti quelli finalizzati al recupero o al restauro delle strutture opache della facciata, compresi i balconi, gli ornamenti ed i fregi.

Per tutti gli interventi che vanno ad influire dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si richiede che siano soddisfatti i requisiti di cui al c.d. decreto Requisiti Minimi ed i relativi valori di trasmittanza termica definiti dal Decreto Mise 11 marzo 2008. La detrazione così pensata permette dunque, a patto che siano rispettati i requisiti prestazionali, di detrarre il 90% delle spese anche in caso di realizzazione di cappotti termici sulle facciate degli edifici esistenti. 

Unica limitazione per l’accesso all’agevolazione è l’ubicazione, sono infatti ammessi solo gli interventi effettuati sugli edifici costruiti in Zona A o B (così come individuate dall’art. 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici). 

La legislazione chiarisce, inoltre, che per il bonus facciate si terrà conto delle disposizioni già in vigore in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, tra cui quelle definite dal decreto Mef n.41/1998, inerenti modalità di pagamento e condizioni di validità.

Si riportano di seguito con maggior dettaglio gli aspetti più interessanti e gli adempimenti necessari del bonus:

 

1. Chi può accedere alle detrazioni

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. Non sono esplicitamente esclusi dalla Legge di Bilancio i soggetti assoggettati all’IRES, in quanto il regolamento richiamato definisce le sole modalità operative e non i requisiti soggettivi dei fruitori. Come già specificato per le ristrutturazioni edilizie (a meno che venga introdotta qualche novità in un secondo momento) hanno diritto al bonus facciate non soltanto i proprietari o i titolari dei diritti reali sull’immobile ma anche l’inquilino ed il comodatario.

Inoltre, hanno diritto al bonus facciate, purché sostengano effettivamente le spese e siano documentate sulle fatture e sui bonifici:

  • il familiare convivente del proprietario o del detentore dell’edificio oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado);

  • il componente dell’unione civile;

  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’edificio né titolare di un contratto di comodato.

 

2. Quali edifici possono accedere alle detrazioni?

L’unica limitazione all’accesso alla nuova detrazione è rappresentata dalla ubicazione dell’immobile sui quali si eseguono i lavori, con il comma 219 dell’art.1 della L. 160/2019 la legislazione specifica che i lavori devono essere eseguite in zona A o B. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1 aprile 1968, n.1444 definisce le zone come di seguito: 

Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di esse, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superfice coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore al 1,5 mc/mq.

3. Quali lavori sono inclusi?

I lavori incentivati di recupero o restauro della facciata riguardano le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture opache della facciata; nello specifico sono incentivati: 

  • gli interventi sulle strutture opache della facciata;

  • i lavori su balconi, ornamenti, marmi e fregi;

  • la pulitura della facciata;

  • la tinteggiatura esterna dell’edificio. 

Il bonus facciate è applicabile esclusivamente per gli interventi sulle strutture opache della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi; pertanto si escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi (detraibili comunque al 50% con l’ecobonus).  

Rimangono, inoltre, esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, gli interventi sui pluviali, sugli impianti termici e sui cavi esterni.  

In caso di lavori che interessino l’edificio anche dal punto di vista termico o che interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questi dovranno soddisfare i requisiti i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 ed il D.M. 11 marzo 2008 e s.m.i (alla tabella 2 dell’allegato B).

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